Ecotassa ed Ecobonus tra rincari e sconti: le novità 2019

 

La legge di stabilità del 2019 ha precisato che chiunque acquisti un auto nuova dopo il 1° marzo, dovrà pagare una somma aggiuntiva, la c.d. "ecotassa" qualora l'auto in questione superi un certo livello di CO2. In particolare si prevede una maggiorazione di:

- 1.100 € nel caso di 160 grammi di CO2/km

- 1.600 € nel caso di 175 gr CO2/km

- 2.000 € nel caso di 200 gr CO2/km

- 2.500 € nel caso di 250 gr CO2/km

Per quanto riguarda il c.d. "ecobonus" verranno premiati coloro che acquisteranno un auto a bassa emissione di CO2, quindi principalmente veicoli ibridi e elettrici. In particolare vengono previsti sconti per le auto con emissioni da 0 a 70 gr/km con prezzo di listino inferiore a 50.000 €. In particolare: ecobonus da 4.000 € o 6.000 € (nel caso di rottamazione della vecchia auto da euro 1 a euro 4) da 0 a 20 gr/km; ecobonus da 1.550 € (2.500 € con rottamazione) da 21 a 70 gr/km.

Pubblicato il 23/02/2019 Automultiservice sas, Acquistiamo autoveicoli, incidentati, fusi, chilometrati, con problemi meccanici, Minerbio (Bologna) compriamo, auto, veicoli, macchina, incidentata, problemi, Bologna, vendita, auto, noi compriamo auto, rottamare, rottamazione, usata, chilometrata, veicoli, macchin

Multa per chi parcheggia contromano

L’art. 157 del c.d.s. stabilisce che nel caso di fermata o sosta di un veicolo questo debba essere “collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”. Tale norma così intesa, infatti, vuole sanzionare il comportamento del conducente che abbia invaso con una manovra pericolosa l’opposta corsia di marcia: chi non rispetta tale regola potrà essere soggetto ad una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a € 168.

Per poter parcheggiare sul lato sinistro (quindi nell’opposto senso di marcia) l’automobilista dovrebbe effettuare una inversione di marcia – sempre se è possibile e rispettando le regole del codice della strada – in modo da parcheggiare correttamente. Ovviamente l’unica “eccezione” al parcheggio sul lato destro sussiste nelle strade ad unico senso di marcia dove in questo caso è consentito anche il parcheggio sul lato sinistro purché rimanga uno spazio sufficiente per il transito di altri veicoli e pedoni.

Ora è lecito parcheggiare l'auto davanti al proprio garage

Il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 984/2015 stabilisce che è lecito parcheggiare la propria auto davanti al proprio garage purché ciò non ostruisca il transito di condomini e altre automobili e purché non comporti un mutamento della destinazione del bene comune. La decisione espressa da tale Tribunale trova applicazione per tutti i condomini e potrà essere deliberata a maggioranza dall’assemblea condominiale.

Il Tribunale nel caso di specie, afferma che la possibilità di parcheggiare la propria auto davanti al proprio box, viene prevista in modo da garantire un’ulteriore modalità di utilizzo dello spazio comune senza ovviamente, creare situazioni di “sosta incondizionata” né disparità di trattamento tra i vari condomini.

Si può parcheggiare se non c'è il "passo carrabile"?

Il passo carrabile (o passo carraio) costituisce uno sbocco di un’area privata su un’area pubblica. I passi carrai devono essere individuati con apposita segnaletica la quale vieta alle macchine di sostare davanti ad essa. Per ottenere tale cartello, quindi, è necessario fare richiesta al Comune, il quale è l’unico soggetto autorizzato a concedere il cartello da apporre all’ingresso della proprietà privata per impedire ad altri il parcheggio davanti alla stessa. Tale autorizzazione ha un costo (in base all’Ente di riferimento) che può oscillare tra i € 30 e € 50 annui.

Si evince, di conseguenza, che i cartelli “fai da te” senza un’espressa autorizzazione del Comune, non hanno alcun valore legale anzi, il proprietario del cancello o del garage rischia di pagare una multa.

Pertanto, se è vietato parcheggiare davanti a un cancello dove è presente il cartello di “passo carrabile” non sarà tuttavia vietato parcheggiare dove tale cartello non sia affisso. Tale possibilità sussiste anche qualora il proprietario del cancello abbia ottenuto l’autorizzazione ma si sia dimenticato di apporre il cartello all’esterno: in questo caso l’automobilista potrà parcheggiare comunque la propria auto perché senza cartello esposto, non poteva essere a conoscenza del divieto.

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